ART. 1
È costituita, ai sensi del D. Lgs. 460/97, un'Associazione denominata “Gruppo B&B Salento” con sede presso via Basento 1, Lecce.
ART. 2
L'Associazione è apolitica, non ha scopi di lucro e la sua durata è illimitata.
ART. 3
L’Associazione ha per scopo lo sviluppo di una rete tra strutture ricettive sul territorio salentino, al fine di condividere competenze e professionalità, promuovere le strutture ed il territorio attraverso azioni comuni e coordinate ed essere rappresentati sul tavolo di concertazione del Comune di appartenenza.
L'Associazione ha per scopo lo sviluppo del turismo, teso alla diffusione della conoscenza delle località e delle attività regionali e di favorire la diffusione e la valorizzazione della cultura dell'ospitalità e della microricettività ed, a solo scopo esemplificativo, potrà operare al fine di:
ART. 4
L'Associazione, ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, può istituire sedi secondarie sia in Italia sia all'Estero.
ART. 5
Le sedi secondarie, autorizzate al Presidente della sede principale, dovranno osservare strettamente lo spirito e la lettera del presente Statuto.
ART. 6
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche o gli enti che ne condividano le finalità e ne facciano richiesta al Presidente, il quale decide sull'ammissione senza obbligo di motivazione.
ART. 7
I Soci si distinguono in tre categorie:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Ordinari;
c) Soci Sostenitori.
ART. 8
All’Associazione possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali – senza, peraltro, che ciò dia diritto a partecipazioni – istituti di credito, organismi economici e non che condividano gli scopi associativi, istituti scientifici, enti pubblici e privati (soggetti sostenitori).
ART. 9
I Soci si impegnano a partecipare alle attività promosse dall'Associazione, i servizio erogati possono prevedere un costo o essere gratuiti. I Soci non possono avvalersi della loro posizione in seno all'Associazione per fini diversi da quelli istituzionali ed è fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, i servizi e l'organizzazione per scopi diversi da quelli istituzionali e senza il permesso scritto del Presidente.
Essi si obbligano a non adire le vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia con l'Associazione o i suoi Organi.
Tutte le controversie che possono insorgere o anche profilarsi, saranno rimesse all'esclusivo giudizio del Collegio dei Probiviri.
Solo ed esclusivamente i soci Fondatori e Ordinari possono ricoprire cariche sociali ( Presidente, Vice Presidente, Collegio dei Probiviri). L'esercizio di dette cariche è svolto gratuitamente.
ART. 10
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate per iscritto;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa oltre sei mesi e dei servizi erogati;
c) per condanne penali di almeno due anni divenute definitive;
d) per decadenza, per i soci assenti nelle assemblee e da ogni altra forma di attività sociale per oltre un anno;
e) per esclusione, per gravi motivi o per gravi infrazioni allo Statuto ed ai regolamenti deliberati dal Presidente previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli, nel quale si stabilisca anche un termine per eventuali deduzioni;
f) per decesso.
ART. 11
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) Il Presidente, il Vice – Presidente, il Segretario;
c) Il Consiglio Direttivo;
d) Il Collegio dei Probiviri.
ART. 12
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci fondatori e ordinari, in regola con il pagamento delle quote sociali.
L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. In essa ciascun socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe.
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno su delibera del Consiglio Direttivo, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
Il Bilancio consuntivo dovrà contenere l'indicazione dei beni, contributi o lasciti ricevuti.
L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.
La convocazione è fatta attraverso lettera individuale da inviare ai soci almeno otto giorni prima della riunione, nonché mediante affissione nei locali ove ha sede l'associazione e, nei casi di urgenza, a mezzo fax o posta elettronica almeno due giorni prima.
In essa devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e la data dell'eventuale seconda convocazione. Non è ammessa la formula «varie ed eventuali».
L'Assemblea può inoltre essere convocata:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta scritta e motivata, indirizzata allo stesso Consiglio Direttivo da almeno due terzi dei Soci Fondatori e Ordinari nel loro insieme;
c) su richiesta del Collegio dei Probiviri.
ART. 13
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
L'Assemblea delibera, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.
Il Consiglio direttivo verrà costituito da sette consiglieri eletti direttamente dall’assemblea,I membri del Consiglio Direttivo devono risultare soci ordinari o fondatori al momento dell’acquisto della carica.
ART. 14
L'Assemblea:
a) discute e delibera sul Bilancio consuntivo e sulle altre relazioni del Consiglio Direttivo;
b) delibera sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
Al Presidente spettano le seguenti facoltà:
1. rappresentanza legale dell'Associazione;
2. convocazione dell'Assemblea generale;
3. rappresentanza dell'Associazione in giudizio;
4. sovraintendenza di tutti gli Uffici dell'Associazione;
5. assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti. Tali facoltà spettano al Vice-Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente.
ART. 15
Spetta al Segretario:
1. redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio direttivo;
2. diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
3. tenere i libri associativi.
Spetta al Presidente:
1) Tenere la contabilità.
2) Emettere mandati di pagamento.
3) Tenere la cassa.
4) Aprire un conto corrente bancario.
5) Direzione amministrativa dell’Associazione.
6) Stipulazione dei contratti dell'Associazione.
7) Elaborazione e redazione dei bilanci di previsione e dei consuntivi di gestione.
8) Scelta e composizione del personale di servizio.
9) Stabilire l’importo annuale delle quote sociali delle diverse categorie di soci di cui all’art.7) dello Statuto.
10) Stabilire gli importi annuali dei contributi integrativi sotto forma di “tassa o quota di iscrizione” per i servizi prestati agli associati di cui all’art. 3) lett. e).
11) Delibera con motivazione scritta e in modo insindacabile sull’ammissibilità o il rigetto delle domande di ammissione a socio.
12) Ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente al funzionamento dell’Associazione.
ART. 16
Compiti del Consiglio direttivo sono:
1. Elezione del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario, i quali possono essere nominati tra i componenti del Consiglio.
2. Studio e formulazione del programma annuale di gestione e delle attività dell’Associazione.
ART. 17
Per le deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesto il voto favorevole di almeno quattro dei Consiglieri in carica. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di cinque componenti il Consiglio stesso.
ART. 18
Il Consiglio direttivo rimane in carica a tempo illimitato, con le seguenti eccezioni:
1. Sostituzione del componente decaduto nel caso di recessione automatica (cessato diritto di appartenenza all'associazione) in occasione della prima assemblea con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione.
2. Dimissioni volontarie od espulsione per motivi gravi per uno o più componenti con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione. I membri del Consiglio direttivo uscenti possono essere rieletti.
ART. 19
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, unitamente al Vice Presidente, tra i componenti del Consiglio direttivo stesso.
Al Presidente spettano le seguenti facoltà:
rappresentanza legale dell'Associazione;
1. convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale;
2. direzione amministrativa dell’Associazione;
3. stipulazione dei contratti dell'Associazione;
4. rappresentanza dell'Associazione in giudizio;
5. sovraintendenza di tutti gli Uffici dell'Associazione;
6. assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio. Tali facoltà spettano al Vice-Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente.
ART. 20
Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio oppure anche al di fuori degli stessi. Non c’è incompatibilità di carica se in una sola persona vengono riunite le cariche di Vicepresidente e Segretario.
ART. 21
Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti.
Entro il mese di Dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, previa predisposizione della relazione da parte del Collegio dei Probiviri.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell’Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.
ART. 22
L'Associazione terrà:
1. libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario;
2. libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario;
3. libro degli associati, sempre a cura del Segretario;
4. libro del Collegio dei Probiviri, sempre a cura del Segretario;
5. libro giornale a cura del Segretario;
6. libro Inventari, a cura del Presidente.
ART. 23
Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre PROBIVIRI da nominarsi dall'Assemblea, in occasione della prima assemblea. I probiviri dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
ART. 24
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– beni mobili e immobili e danaro pervenuti all'Associazione per donazione o successione;
– i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità.
I beni mobili di proprietà degli Associati o di terzi dati in uso all’Associazione, si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito.
I beni possono essere acquisiti dall’Associazione e sono ad essa intestati e risultano elencati nell’inventario che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli Associati.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
– proventi derivanti dal proprio patrimonio;
– contributi di privati;
– contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
– contributi di organismi internazionali;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
– quote associative;
– ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
ART. 25
Secondo le disposizioni del D. Lgs. 460/1997 , per la definizione di ente non commerciale di un’Associazione di Categoria, si aggiungono - per quanto non presenti negli articoli precedenti dello Statuto - le seguenti clausole espresse obbligatorie:
1. è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale dell’Associazione durante la vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista dalla legge.
2. Il consuntivo di gestione elaborato dal Tesoriere sarà redatto nella forma di rendiconto economico e finanziario.
3. Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili, salvo mortis causa del partecipante. Le quote ed i contributi non sono rivalutabili nel tempo.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
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Realizzazione: GRAPHOPRINT • Ultima modifica: 8 Giugno, 2022